Istituto Comprensivo Via Adua

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Scuole Primarie e Secondaria 1° grado

Nuove regole covid a scuola

Le nuove regole per i casi di COVID a scuola emanate dalla Regione Lombardia

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FAQ-DOMANDE FREQUENTI –

1. Cosa fare prima di recarsi a scuola?
Prima di recarsi a scuola l’alunno/alunna deve misurare a casa la temperatura corporea e verificare che non abbia sintomi sospetti Covid. In caso febbre ≥ 37,5°C, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), naso che cola, mal di gola o diarrea (soprattutto nei bambini) o di dubbio circa lo stato di salute, l’alunno/a deve rimanere a casa e contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina generale (MMG) e attenersi alle sue indicazioni.

2. Cosa fare se l’alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a casa?
I cittadini con sintomi correlabili ad infezione da SARS-CoV-2 devono contattare il proprio MMG/PLS il quale, ove ritenuto opportuno, eseguirà o darà indicazioni circa l’esecuzione del tampone presso i punti tampone presenti sul territorio a cui si può accedere tramite prenotazione da parte del MMG/PLS o senza prenotazione ma con ricetta rilasciata dallo stesso.

3. Cosa fare se l’alunno/a manifesta sintomi sospetti Covid a scuola?
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19 che avvisa immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
I genitori contattano il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) ed in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente l’esecuzione del tampone nasofaringeo.

4. Cosa deve fare l’alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell’esito del tampone?
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a, se sintomatico, NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

5.Come e dove effettuare il tampone e comportamenti da seguire
Info sulla pagina al link Come e Dove eseguire il tampone

6. Cosa fare qualora il MMG o PLS non ritenga utile eseguire il tampone in quanto la sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19?
Il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

7. In caso di esito positivo al test antigenico rapido è previsto l’isolamento?
Si. Vista l’alta incidenza di diffusione del virus SarS-CoV-2 nella presente fase epidemica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali e Regionali, tutti i test antigenici rapidi NON AUTOSOMMINISTRATI con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto i soggetti positivi sono da subito considerati “casi accertati”.

8. Cosa accade a seguito del riscontro di un soggetto positivo all’interno della scuola?
In presenza di un caso di positività, tra gli alunni ed il personale educativo/scolastico, la scuola è tenuta ad effettuare una segnalazione sul portale Scuole Covid dedicato, comunicando SOLO il primo soggetto positivo del gruppo classe per l’intero periodo di autosorveglianza.
Per i contatti è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto segnalato sul portale e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (per i bambini di età uguale o superiore ai sei anni).

9. Se il soggetto positivo è un docente/personale scolastico?
Se il soggetto positivo è un docente/personale scolastico che è stato in classe più di 15 minuti nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o del tampone positivo se asintomatico va in autosorveglianza tutta la classe.

10. Chi viene considerato contatto stretto del caso positivo?
Si considerano contatti stretti alunni/docenti/personale scolastico che sono stati in contatto con il caso positivo più di 15 minuti nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o del tampone positivo se asintomatico. I soggetti che non hanno avuto contatti stretti con il caso positivo nei tempi sopra indicati non sono sottoposti a provvedimento di autosorveglianza.

11. Chi è esonerato dall’uso della mascherina?
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):
a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

12.Come considerare l’età per l’utilizzo della mascherina?
La mascherina è obbligatoria in autosorveglianza per i bambini sopra i sei anni, per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su.

13. Quando la Scuola deve aprire una segnalazione ad ATS Brianza?
La segnalazione va effettuata nel momento in cui si riscontra la prima positività fra gli alunni o personale docente/scolastico.
Se il soggetto positivo è un docente/personale scolastico vedi punto 9.

14. Bisogna aspettare l’approvazione della segnalazione da parte di ATS per poter inviare la lettera massiva ai genitori degli alunni?
No, i referenti covid/dirigenti inviano la lettera massiva nel momento in cui riscontrano la prima positività accertata, indipendentemente dall’approvazione della segnalazione da parte di ATS Brianza.

15. Se nell’arco dei 10 giorni di sorveglianza si verificano ulteriori casi positivi, questi vanno segnalati?
No, non devono essere aperte ulteriori segnalazioni se all’interno dei 10 giorni si verificano ulteriori positività, né viene prolungato il periodo di auto sorveglianza.

16. Come ci si deve comportare con bambini contatti stretto di caso in famiglia o extra scolastico?
Gli alunni contatti di caso positivo potranno continuare a frequentare la scuola. Per gli alunni di età superiore ai sei anni è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
Nel caso in cui, in famiglia, non sia stato possibile garantire adeguato isolamento dal soggetto positivo (per assistenza al bambino, per situazioni abitative particolari, per mancato rispetto misure universali di prevenzione quali distanziamento non rispettato, mancato utilizzo mascherina, utilizzo promiscuo bagno in assenza di adeguata disinfezione, utilizzo in comune di effetti personali, etc..), il periodo di auto sorveglianza del contatto viene calcolato a partire dall’avvenuta positivizzazione del caso indice fino ai 10 giorni successivi all’avvenuta negativizzazione o guarigione del soggetto positivo.

17. Come comportarsi con alunni Covid+ che guariscono mentre i genitori/familiari permangono ancora positivi?
I bambini/alunni che guariscono mentre i genitori e/o i familiari permangono positivi possono frequentare in presenza. Per gli alunni di età superiore ai sei anni è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dalla data di guarigione del genitore/familiare.

18. Come avviene il rientro in comunità scolastica?
1 – Soggetti lavoratori (compreso il personale scolastico):
I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.
I lavoratori positivi oltre il quattordicesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante
2 – Alunni:
La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 14 gg ancora positivi).
Gli alunni contatti che sviluppano sintomi sospetto Covid, devono rimanere in isolamento, effettuare tampone molecolare o antigenico rapido e SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola. In caso contrario, se asintomatici, continuano a frequentare seguendo le misure previste elencate al punto 8.

19.Come bisogna contare i giorni per sapere quando si esce dall’auto sorveglianza?
Per la valutazione, si ricorda che il conteggio inizia dal giorno successivo all’ultimo contatto (quindi la data di avvio auto sorveglianza viene conteggiata come giorno zero). Esempio: ultimo contatto il giorno 10/09, finirà l’auto sorveglianza il giorno 21/09.

20. Quali certificazioni sono previsto per gli alunni che devono rientrare in comunità scolastica?
Come da Circolare Ministeriale n. 37615 gli alunni risultati positivi possono rientrare mostrando tampone negativo e certificato di inizio isolamento o certificato di guarigione.
Per gli alunni persistenti positivi (con tampone ancora positivo dopo la guarigione clinica) possono rientrare senza particolari restrizioni dopo 14 giorni dalla data della prima positività con certificazione di ATS di inizio isolamento (trascorsi i 14gg) o certificato di guarigione.
Non è necessario il certificato medico.

21. Cosa fare in caso di esito positivo del tampone autosomministrato?
In caso di esecuzione di un test “fai da te” che ha dato esito positivo, è necessario consultare tempestivamente il proprio medico di famiglia o pediatra per le valutazioni mediche del caso. Si precisa che il test positivo fatto in auto-somministrazione NON ha alcun valore diagnostico e pertanto deve essere confermato da un test antigenico o molecolare eseguito presso il proprio medico di famiglia o pediatra, farmacie, punti tamponi, centri o strutture abilitati, anche privati.

22. È possibile richiedere la DDI per gli alunni risultati positivi?
No, per gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da Covid, non è più possibile seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente (se maggiorenne).

23. Gli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 giorni devono fare l’auto sorveglianza?
Sì, tutti i contatti sono sottoposti al regime di auto sorveglianza, indipendentemente dallo stato vaccinale o dalla guarigione entro i 120 giorni.